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Chiarimenti sull'applicazione della direttiva MID

Con l'intento di evitare che qualche operatore del settore possa avere problemi per aver prestato credito, in perfetta buona fede, ad indicazioni di carattere legislativo fatte recentemente circolare nell'ambiente e riguardanti l'applicazione in Italia della direttiva MID, riteniamo opportuno riproporre, di seguito, alcune nostre considerazioni su questo argomento.
 
L'occasione per farlo, con lo spirito in precedenza delineato, ci è fornita dalla divulgazione, da parte di Watts Industries Italia Srl, di una nota nella quale è affrontato, quale argomento principale, la tempistica di applicazione di tale direttiva.
 
La nota cui si fa menzione è trasmessa in allegato alla presente comunicazione (vedere Allegato A).
 
Riteniamo, lo diciamo subito, che in ambito italiano le indicazioni riportate nella citata nota siano affette da errore e risultino prive di fondamento.
 
 
Vediamo i motivi che ci portano a formulare questo giudizio.
 
In buona sostanza nella nota in parola si sostiene che, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva (disposizioni transitorio) : “. . . omissis . . . i misuratori di energia termica . . . omissis . . . aventi certificati di omologazione secondo normative precedenti MID, ottemperano ai requisiti della direttiva sino alla loro scadenza e comunque non oltre il 2016”.
 
Orbene per quanto riguarda la commercializzazione in Italia dei contatori di calore, quanto sostenuto da Watts non corrisponde, come detto, al vero.
 
Per rendersene conto è utile considerare il recepimento italiano della direttiva MID. Come noto, tale recepimento è costituito da decreto legislativo N. 22 del 2 febbraio 2007.
 
Analizzando i contenuti dei tre commi nei quali è suddiviso l’articolo 22 “Disposizioni transitorie” (vedere Allegato B) del menzionato decreto, appare di evidenza cristallina il fatto che esiste un presupposto per poter commercializzare in Italia strumenti che siano conformi alle norme applicabili prima del 30 ottobre 2006. Tale presupposto è costituito da un fatto lapalissiano. E cioè che in Italia fossero in vigore, prima del 30 ottobre 2006, norme applicabili di carattere metrologico legale (è infatti questo l’ambito regolamentato dalla MID).

Tutto questo, naturalmente, in perfetta aderenza a quanto disposto dalla direttiva MID, non essendo stato eccepito a livello europeo alcunchè nei confonti del documento italiano di recepimento.
 
Peccato, quindi, per la fondatezza della tesi sostenuta da Watts che, in Italia, prima di tale data, non risultava in vigore per i contatori di calore alcuna norma di tal genere. Né risultavano implementati accordi di riconoscimento di disposizioni estere concernenti la metrologia legale dei contatori di calore.
 
In Italia, quindi, lo ribadiamo, quanto sostenuto da Watts, è privo di ogni fondamento.
 
In termini esemplificativi un contatore di calore omologato dal PTB, o da altro ente, secondo le disposizioni tedesche, oppure di un altro Paese comunitario, aventi carattere metrologico legale ed in vigore prima del 30 ottobre 2006, non può essere attualmente commercializzato nel nostro Paese.
 
Oltre che per i motivi in precedenza addotti, ulteriori considerazioni di carattere giuridico portano alla conclusione da noi sostenuta. Ed è dalla conoscenza dei fondamenti sui quali si basa la disciplina giuridica europea che scaturiscono tali considerazioni. I fondamenti cui si accennava sono, in sintesi, i seguenti:
 
- Una direttiva europea ha l’obiettivo di riavvicinare le legislazioni degli stati membri in ordine alla questione per la quale trova applicazione la direttiva stessa. Tutto questo al fine di consentire la libera circolazione dei prodotti.
- L’obiettivo di cui sopra deve essere raggiunto il prima possibile.
 
E’ pertanto assolutamente inammissibile poter ritenere che un disposto quale una direttiva europea, possa consentire, nella sua fase cogente ed in uno stato nel quale l’aspetto trattato della direttiva in considerazione non disponeva di alcuna regolamentazione, l’impiego di provvedimenti tecnico-legislativi a suo tempo adottati da altri Stati europei.
 
Tutto questo è assolutamente inammissibile in quanto contrario ai fondamenti della giurisprudenza comunitaria.
 
Tali fondamenti, come visto, non ammettono ritardi nell’applicazione di una direttiva. Né consentono l’insorgere di impedimenti, o rallentamenti, alla libera circolazione dei prodotti.
 
Quest’ultimo sarebbe infatti l’effetto che si otterrebbe consentendo l’impiego, in uno Stato europeo, di più disposizioni legislative di nazioni diverse, effetto determinato dalle diatribe e contestazioni che, in tale situazione, inevitabilmente verrebbero a scatenarsi.
 
La lettura della MID da noi contestata per le ragioni in precedenza evidenziate, è, esattamente, quella eseguita da Watts in contrasto a nostro avviso con il diritto comunitario e, soprattutto, con la tutela del consumatore.
 
 
Si resta, naturalmente, a disposizione di chiunque volesse intervenire sulle questioni affrontate nella presente comunicazione.

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Ultimo aggiornamento 03/02/2012 D.Lgs. 231 | Privacy | Disclaimer | Credits | Copyright | Legal information
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